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Usufrutto a 83 anni: 20% del valore

Usufruttuario di 83 anni (fascia 83–86): coefficiente 8, usufrutto 20% e nuda proprietà 80% della piena proprietà. Coefficienti 2026 con tasso minimo 2,5% (D.Lgs. 139/2024).

20%usufrutto
80%nuda proprietà
8coefficiente
2,5%tasso di calcolo
Valore catastale o di mercato dell’immobile
Valore dell’usufrutto a 83 anni
Nota: il risultato è un calcolo orientativo basato sui parametri normativi ufficiali. L’importo effettivo può variare secondo il caso concreto, gli accordi tra le parti e la valutazione del giudice. Questo strumento non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un altro professionista abilitato.

Tabella: usufrutto a 83 anni per valore dell’immobile

Meccanica del calcolo: annualità = valore × 2,5%; usufrutto = annualità × 8; nuda proprietà = valore − usufrutto.

Valore piena proprietàUsufrutto (20%)Nuda proprietà (80%)
50.000 €10.000 €40.000 €
100.000 €20.000 €80.000 €
150.000 €30.000 €120.000 €
200.000 €40.000 €160.000 €
250.000 €50.000 €200.000 €
300.000 €60.000 €240.000 €
400.000 €80.000 €320.000 €
500.000 €100.000 €400.000 €
Fascia d’età 83–86 anni: il coefficiente 8 vale per tutta la fascia. Il valore dell’usufrutto cambierà solo al compimento dei 87 anni: a 83 anni mancano quindi 4 anni al prossimo cambio di coefficiente.

Il coefficiente alle età vicine

Come cambia il valore dell’usufrutto negli anni intorno ai 83: coefficiente, percentuali e importo su un immobile da 200.000 €.

EtàCoefficienteUsufruttoNuda proprietàUsufrutto su 200.000 €
80 anni1025%75%50.000 €
81 anni1025%75%50.000 €
82 anni1025%75%50.000 €
83 anni820%80%40.000 €
84 anni820%80%40.000 €
85 anni820%80%40.000 €
86 anni820%80%40.000 €

A cosa serve questo valore

Usufrutto a tempo determinato o valore catastale? Il calcolatore completo gestisce anche l’usufrutto a termine (art. 48 TUR) e il calcolo del valore catastale dalla rendita.

Usufrutto per ogni età

Domande frequenti

Quanto vale l’usufrutto a 83 anni?

Il 20% della piena proprietà: coefficiente 8 × tasso 2,5% (fascia d’età 83–86 anni, prospetto allegato al D.Lgs. 139/2024, confermato dal D.M. MEF 24.12.2025). Su un immobile da 200.000 € l’usufrutto vale 40.000 € e la nuda proprietà 160.000 €.

Quale età si considera?

Gli anni compiuti dall’usufruttuario alla data dell’atto (rogito o apertura della successione). La fascia 83–86 anni ha lo stesso coefficiente: il valore non cambia fino ai 86 anni compiuti. Nell’usufrutto congiuntivo con accrescimento si usa l’età del più giovane.

Perché si usa il 2,5% e non il tasso legale 2026 (1,60%)?

Dal 2025 vale un tasso minimo del 2,5% per il calcolo di usufrutto e rendite (art. 46 c. 5-ter TUR e art. 17 c. 1-ter TUS, introdotti dal D.Lgs. 139/2024): quando il tasso legale scende sotto quella soglia, i coefficienti restano ancorati al 2,5%.

Su quale valore si applica la percentuale?

Ai fini fiscali (registro, successioni e donazioni) di regola sul valore catastale: rendita rivalutata del 5% × moltiplicatore (110 prima casa, 120 altre abitazioni). Nelle compravendite tra privati le parti possono riferirsi al valore di mercato. Il calcolatore dell’usufrutto include anche il valore catastale.