Quanto si paga per iscrivere a ruolo una causa: scaglioni art. 13 D.P.R. 115/2002 per primo grado, appello e Cassazione, riduzioni, esenzioni e marca da 27 €.
Importi vigenti dell’art. 13 D.P.R. 115/2002 (ultima indicizzazione D.L. 90/2014; la legge di bilancio 2026 non li ha modificati):
| Valore della causa | Primo grado | Appello (+50%) | Cassazione (×2) |
|---|---|---|---|
| fino a 1.100 € | 43,00 € | 64,50 € | 86,00 € |
| da 1.100,01 a 5.200 € | 98,00 € | 147,00 € | 196,00 € |
| da 5.200,01 a 26.000 € | 237,00 € | 355,50 € | 474,00 € |
| da 26.000,01 a 52.000 € | 518,00 € | 777,00 € | 1.036,00 € |
| da 52.000,01 a 260.000 € | 759,00 € | 1.138,50 € | 1.518,00 € |
| da 260.000,01 a 520.000 € | 1.214,00 € | 1.821,00 € | 2.428,00 € |
| oltre 520.000 € | 1.686,00 € | 2.529,00 € | 3.372,00 € |
Dal 1° settembre 2024 la sanzione è fissa al 70% dell’importo non versato (D.Lgs. 87/2024), oltre agli interessi legali. Per le violazioni anteriori restava il sistema a scaglioni temporali (33%, 150%, 200%). L’invito al pagamento arriva dalla cancelleria con iscrizione a ruolo esattoriale in caso di inerzia.
Importi e regole già pronti per i procedimenti più comuni:
Dipende dal valore: da 43 € (fino a 1.100 €) a 1.686 € (oltre 520.000 €) in primo grado, secondo l’art. 13 del D.P.R. 115/2002. In appello gli importi aumentano del 50%, in Cassazione raddoppiano. A questi si aggiunge la marca da 27 € per anticipazioni forfettarie.
Per il procedimento di ingiunzione (decreto ingiuntivo) e per l’opposizione, oltre che per i processi speciali previsti dal libro IV c.p.c. La metà si calcola sull’importo dello scaglione ordinario.
Sono esenti se il ricorrente ha un reddito familiare fino a tre volte la soglia del patrocinio a spese dello Stato: 13.659,64 € × 3 = 40.978,92 € (limite aggiornato dal D.M. 22.04.2025). Sopra soglia si paga il contributo ridotto alla metà.
Senza dichiarazione di valore si applica lo scaglione massimo (1.686 €). Il pagamento omesso o insufficiente comporta il recupero con sanzione: dal 1° settembre 2024 la sanzione è fissa al 70% oltre interessi legali.
Scatta quando il difensore non indica l’indirizzo PEC o la parte non indica il codice fiscale nell’atto introduttivo (art. 13 c. 3-bis). Si somma alla misura ordinaria dovuta.
Se l’impugnazione è respinta integralmente, dichiarata inammissibile o improcedibile, l’impugnante è tenuto a versare un ulteriore importo pari al contributo già dovuto (art. 13 c. 1-quater).
Dopo il correttivo Cartabia (dal 26.11.2024): domande congiunte 43 €, procedure contenziose 98 €, cumulo di separazione e divorzio = somma dei contributi, procedimenti sui soli figli esenti.