Micropermanenti da RCA e responsabilità sanitaria (art. 139 Codice delle Assicurazioni): punto base 963,40 €, inabilità temporanea 56,18 €/giorno, demoltiplicatore per età e personalizzazione fino al 20%.
Danno permanente = 963,40 € × coefficiente × punti × demoltiplicatore età. Il coefficiente cresce più che proporzionalmente con i punti; il demoltiplicatore riduce dello 0,5% per ogni anno di età oltre i 10. Valori aggiornati dal D.M. MIMIT 18 luglio 2025 (G.U. n. 176 del 31.07.2025).
| Punti | Coeff. | 20 anni | 40 anni | 60 anni | 80 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0 | 915 € | 819 € | 723 € | 626 € |
| 2 | 1,1 | 2.014 € | 1.802 € | 1.590 € | 1.378 € |
| 3 | 1,2 | 3.295 € | 2.948 € | 2.601 € | 2.254 € |
| 4 | 1,3 | 4.759 € | 4.258 € | 3.757 € | 3.256 € |
| 5 | 1,5 | 6.864 € | 6.142 € | 5.419 € | 4.697 € |
| 6 | 1,7 | 9.335 € | 8.353 € | 7.370 € | 6.387 € |
| 7 | 1,9 | 12.173 € | 10.891 € | 9.610 € | 8.329 € |
| 8 | 2,1 | 15.376 € | 13.757 € | 12.139 € | 10.520 € |
| 9 | 2,3 | 18.945 € | 16.951 € | 14.957 € | 12.963 € |
Esempio di controllo: 5 punti a 35 anni = 963,40 × 1,5 × 5 × 0,875 = 6.322,31 €.
Per le invalidità dal 10 al 100% (macropermanenti) in ambito RCA e sanitario si applica dal 5 marzo 2025 la Tabella Unica Nazionale (D.P.R. 13 gennaio 2025 n. 12, importi aggiornati dal D.M. 10.12.2025). Il meccanismo: valore di punto × moltiplicatore biologico (da ≈2,76 a 10,95) × coefficiente demografico per età, più danno morale dal 25 al 50% e personalizzazione fino al 30%. La Cassazione (sent. 8630/2026) la considera parametro equitativo generale anche per fatti anteriori.
Fuori dall’ambito art. 139/TUN (responsabilità generica, casi non RCA), i giudici usano prevalentemente le tabelle milanesi, edizione 2024 (+16,2268% sul 2021): punto 1% = 1.741,60 € (1.393,28 biologico + 348,32 sofferenza), giorno di ITT = 115 €, personalizzazione fino al 50%. Per il danno da perdita parentale la tabella a punti prevede fino a 391.103 € per genitori, figli e coniuge.
Valori già calcolati per ogni percentuale di invalidità micropermanente:
Con i valori dell’art. 139 del Codice delle Assicurazioni, aggiornati dal D.M. MIMIT 18.07.2025: punto base 963,40 € moltiplicato per un coefficiente crescente con i punti (da 1,0 a 2,3), per il numero di punti e per il demoltiplicatore di età (−0,5% per ogni anno oltre i 10). L’inabilità temporanea assoluta vale 56,18 € al giorno.
Alle micropermanenti (1–9 punti) da incidenti stradali e natanti e, per effetto della legge Gelli-Bianco, alla responsabilità sanitaria. Fuori da questi ambiti la giurisprudenza usa in prevalenza le tabelle del Tribunale di Milano.
Dal 5 marzo 2025 è in vigore la Tabella Unica Nazionale (D.P.R. 12/2025, aggiornata dal D.M. 10.12.2025) per le macropermanenti 10–100% in RCA e sanità: moltiplicatore biologico da circa 2,76 (10%) a 10,95 (100%) sul valore di punto, coefficiente demografico per età e danno morale dal 25 al 50%. Il calcolo richiede le tabelle integrali allegate al decreto.
Il giudice può aumentare l’importo tabellare fino al 20% (art. 139 c. 3) quando la lesione incide su specifici aspetti dinamico-relazionali documentati: attività sportiva, lavorativa, sociale compromesse oltre la media.
Nel sistema art. 139: 56,18 € per inabilità assoluta; al 75%, 50% o 25% l’importo si riduce in proporzione. Nelle tabelle di Milano 2024 il giorno di ITT vale 115 € (84 biologico + 31 morale).
Per le micropermanenti art. 139 il danno morale non ha una voce autonoma: è assorbito salvo personalizzazione. Nella TUN (10–100%) e nelle tabelle di Milano è invece una componente esplicita (25–50% e valori a punto dedicati).