Lavoro e previdenza godono di un regime speciale: esenzione totale sotto la soglia di reddito (tre volte il limite del gratuito patrocinio) e riduzione alla metà sopra.
L’esenzione spetta a chi ha un reddito familiare imponibile non superiore a tre volte il limite per il gratuito patrocinio (art. 76 D.P.R. 115/2002): con il limite attuale di 13.659,64 € (D.M. 22.04.2025), la soglia è 40.978,92 €. La condizione si autocertifica nel ricorso.
| Valore della causa | Causa ordinaria | Lavoro sopra soglia (metà) |
|---|---|---|
| fino a 1.100 € | 43 € | 21,50 € |
| da 1.100,01 a 5.200 € | 98 € | 49 € |
| da 5.200,01 a 26.000 € | 237 € | 118,50 € |
| da 26.000,01 a 52.000 € | 518 € | 259 € |
| da 52.000,01 a 260.000 € | 759 € | 379,50 € |
| da 260.000,01 a 520.000 € | 1.214 € | 607 € |
| oltre 520.000 € | 1.686 € | 843 € |
Solo chi supera la soglia di reddito familiare di 40.978,92 €, e in misura dimezzata. Sotto la soglia il processo del lavoro è esente: basta l’autocertificazione del reddito nell’atto introduttivo.
Il reddito imponibile complessivo del nucleo familiare risultante dall’ultima dichiarazione, come per il gratuito patrocinio (art. 76 T.U.S.G.), compresi i redditi esenti rilevanti a quei fini.